Sommario
1. La riforma del rito in cassazione. Premessa
La cd. Riforma Cartabia, come noto, è intervenuta, modificandolo parzialmente, ma
comunque in maniera rilevante, anche sul giudizio di cassazione, in primo luogo,
mediante la riformulazione del c.d. filtro in Cassazione, prevedendo un procedimento
accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente
infondati.
Più in particolare, a tal fine, nei casi in cui il Giudice (giudice filtro, in luogo della sezione
filtro) ravvisi uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la
possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al
ricorso.
Quest’ultima possibilità è incentivata escludendo, per il soccombente, il pagamento del
contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio.
Sotto altro profilo, è stata introdotta dal Legislatore una nuova ipotesi di revocazione
della sentenza civile, riferita ai casi in cui il contenuto di una sentenza passata in
giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in
tutto o in parte, contrario alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.
Al fine di dare attuazione, anche in tale fase di impugnazione, ai criteri e principi di
celerità e speditezza, che hanno caratterizzato l’intera novella, il Legislatore, inoltre, è
intervenuto sui seguenti istituti:
- unificazione dei riti camerali attraverso la soppressione della Sezione di cui all’art.
376 c.p.c. e la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle Sezioni
semplici ed il mantenimento della disciplina di cui all’art. 380 bis c.p.c., con
deposito immediato in cancelleria dell’ordinanza succintamente motivata; - previsione di un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità,
improcedibilità o manifesta infondatezza.
2. Il contenuto del ricorso
In osservanza dei principi ispiratori della Riforma, più volte sopra richiamati, il
Legislatore è intervenuto anche sul contenuto del ricorso (in Cassazione), prevedendo
che lo stesso debba contenere «la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa
e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione».
Tale precisazione, letta in coordinato con l’attuale art. 366, comma 1, c.p.c. dedicato al
contenuto del ricorso, che prevede già al n. 2) «l’esposizione sommaria dei fatti della
causa» e al n. 3) «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle
norme di diritto su cui si fondano», deve essere interpretata come rafforzativa dei
principi di chiarezza e sinteticità degli atti, anche in tale fase giudiziale.
Sotto altro punto di vista ed in merito al contenuto del ricorso, poiché è stato soppresso
l’art. 348 ter c.p.c. a seguito del venir meno del “ filtro di inammissibilità”, sono state
conservate le disposizioni previste dagli ultimi due commi di tale articolo, volte ad
escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto
decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), nei casi di c.d. “doppia conforme”.
Tuttavia, tali disposizioni sono state inserite all’interno dell’art. 360 c.p.c., mediante
l’aggiunta di un nuovo comma, tra il terzo e il quarto, al fine di prevedere che, quando
la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado, per le medesime ragioni
inerenti i medesimi fatti che sono posti alla base della decisione impugnata, il ricorso
per cassazione possa essere proposto solo per i motivi di cui al primo comma, numeri
1), 2), 3) e 4), ad eccezione delle cause per le quali è prevista la partecipazione
obbligatoria del pubblico ministero.
E’ stata aggiunta, inoltre, la specificazione relativa alle «medesime ragioni inerenti i
medesimi fatti», al fine di meglio individuare il concetto di “doppia conforme” e
restringere i casi di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del n. 5) alle sole ipotesi
in cui effettivamente la sentenza di secondo grado abbia integralmente confermato
quella del primo Giudice.
Sempre dal punto di vista formale, il primo comma dell’art. 366 c.p.c. elenca i requisiti
richiesti per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, al fine di rispettare il principio di
autosufficienza, il quale, come noto, richiede che il ricorso contenga tutti gli elementi
necessari per consentire al giudice di legittimità di conoscere, dalla sola lettura del
ricorso, la controversia ed il suo oggetto, e di valutare la fondatezza dei motivi di
impugnazione senza dover procedere all’esame d ei fascicoli d’ufficio o di parte.
In particolare, la vigente disposizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. prevede
«l’esposizione sommaria dei fatti della causa», mentre nel d.lgs. tale requisito viene riformulato come «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione
dei motivi di ricorso».
Da tale modifica emerge che il Legislatore delegato, tenendo conto che l’esposizione
dei fatti sostanziali e processuali della vicenda va operata dal ricorrente in quanto
funzionale alla stessa comprensione dei motivi e valutazione della loro ammissibilità e
fondatezza, ha voluto porre l’accento, in maniera esplicita, sui due requisiti della
chiarezza e dell’essenzialità.
Il primo requisito è riferito al modus della narrazione dei fatti, che devono risultare
intellegibili ed univoci.
Il secondo, invece, attiene al quid e al quantum dei fatti, essendo necessario che il
motivo esponga solo i fatti ancora rilevanti per il giudizio di cassazione, in quanto
indispensabili alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento
impugnato, ritenendosi in ciò ribadito anche il concetto di sommarietà (ossia, per
riassunto e sintesi).
Con riferimento al requisito di cui al n. 4), attualmente il ricorrente è onerato ad
enunciare «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di
diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366 -bis». Tale requisito
risulta così riformulato: «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede
la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».
È stato, quindi, aggiunto lo specifico riferimento alla chiarezza e sinteticità anche per
quanto riguarda l’esposizione dei motivi di impugnazione, che costituiscono l’unico
oggetto del giudizio di cassazione, giudizio a critica rigidamente vincolata e delimitata.
Quanto, infine, al requisito di cui al n. 6, il testo attuale prevede «la specifica indicazione
degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso
si fonda», mentre il nuovo d.lgs. propone la seguente riformulazione: «la specifica
indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti
o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli
stessi».
L’art. 366 c.p.c. presenta due ulteriori innovazioni, in attuazione del principio di delega
previsto dall’art. 1, comma 16, lett. a), della l. n. 206 del 2021, in base al quale è
necessario che nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione «il deposito dei
documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore
abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi
tecnologici».
Tale principio di delega mira a rendere obbligatorio il deposito degli atti e dei documenti
di parte anche nel giudizio di legittimità. Per questo motivo, è stato eliminato il secondo
comma dell’art. 366 c.p.c., con la conseguenza che il ricorso introduttivo (come il
controricorso) non dovrà più contenere l’elezione del domicilio presso un luogo fisico, essendo previsto soltanto quello digitale risultante dai pubblici elenchi di cui all’articolo
16 sexies del d.l. 179 del 2012.
Interessato dalla riforma è anche l’art. 369 c.p.c., dedicato al deposito del ricorso, al
fine di adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico
obbligatorio degli atti e dei documenti.
Al primo comma, quindi, è stato eliminato ogni riferimento al deposi to «in cancelleria»,
trattandosi di modalità connessa al deposito analogico degli atti e dei documenti di
parte.
Poi, nell’ottica della semplificazione, accelerazione e razionalizzazione del giudizio di
legittimità, è stato soppresso l’ultimo comma dell’ar ticolo 369 c.p.c., che onerava il
ricorrente di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del Giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione del
fascicolo d’ufficio alla cancelleria della corte di Cassazione.
Sempre al fine di adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito
telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte, nonché al fine di semplificare,
accelerare e razionalizzare il giudizio predetto, sono stati modificati gli artt. 370 e 371
c.p.c.. In particolare, di sicura importanza al fine della semplificazione è la modifica
apportata all’art. 370 c.p.c., con la quale è stato eliminato l’obbligo della notifica del
controricorso e all’art. 371 c.p.c. è stato eliminato l’obbligo della notifica del ricorso
incidentale nel caso di notifica di ricorso per integrazione del contraddittorio ex artt.
331 e 332 c.p.c. e della notifica del controricorso al ricorso incidentale (art. 371 c.p.c.).
Tali incombenti, infatti, non sono più necessari, tenuto conto che tutti gli atti di parte
devono essere depositati telematicamente, e quindi, una volta inseriti nel fascicolo
informatico, sono visibili e consultabili dalle altre parti.
Al primo comma dell’art. 370 c.p.c. è stato anche fissato in quaranta giorni il termine
per il deposito del controricorso, quale termine che somma i due termini di venti giorni,
rispettivamente previsti per la notifica e, quindi, per il deposito del controricorso
dall’originaria formulazione dell’ar t. 370 c.p.c.
Analogo termine di quaranta giorni era previsto, dall’art. 371 c.p.c., per la notifica del
ricorso incidentale e tale è stato mantenuto per il deposito dello stesso.
Infine, all’art. 372 c.p.c. è stato eliminato l’obbligo di notificare alla controparte l’elenco
dei documenti depositati ai fini dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso.
3. Le modifiche alla disciplina in tema di notificazioni
Rilevanti modifiche apportate dalla Riforma Cartabia riguardano, anche, la fase della
trattazione del ricorso per cassazione, il cui riordino viene disciplinato in primo luogo
attraverso la previsione dei casi in cui la Corte procede in udienza pubblica.
Con riferimento alla pubblica udienza, infatti, l’art. 1, comma 9, lett. f), della legge delega
riserva la trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza, «quando la questione di diritto è
di particolare rilevanza».
Sicché, al fine di dare attuazione al principio di delega di cui alla lett. f), è stata
riformulata la rubrica dell’art. 375 c.p.c., prevedendo «Pronuncia in udienza pubblica o
in camera di consiglio» e poi è stato introdotto un nuovo primo comma, che prevede
che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza
quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’art.
391 quater c.p.c.
La decisione con sentenza secondo il rito della pubblica udienza rimane, quindi,
un’ipotesi residuale e riservata alle cause di alto livello qualitativo, in cui è fondamentale
la funzione nomofilattica della Corte.
4. L’ unificazione dei riti camerali
Tra le più importanti novità della Riforma Cartabia, vi è l’unificazione dei riti camerali,
ed infatti, è prevista l’uniformità de i riti camerali disciplinati dagli artt. 380 bis e 380
bis.1 c.p.c., cioè dei due procedimenti attualmente utilizzati per la trattazione delle
adunanze, rispettivamente, dinanzi alla sesta sezione e alle sezioni semplici.
Tale unificazione è stata attuata mediante: (i) la soppressione dell’attuale sesta sezione
e lo spostamento della «relativa competenza» dinanzi alle sezioni semplici; (ii) la
soppressione del procedimento camerale ora utilizzato davanti alla sesta sezione, come
disciplinato dall’art. 380 bis c.p.c.
In particolare, si è stabilito che il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o
alla sezione semplice.
Poi, la parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una
sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni
unite, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza.
Quanto al P.M., rimane ferma la possibilità di sollecitare la rimessione alle sezioni unite
o durante la discussione nel corso dell’udienza pubblica, ovvero – per i soli procedimenti
avviati alla trattazione camerale – con le conclusioni depositate nel termine previsto
dall’articolo 380 bis.
5. Le novità per l’ udienza pubblica
In riferimento alle novità apportate dalla Riforma Cartabia alla disciplina delle udienze
pubbliche innanzi la Corte di Cassazione, deve essere segnalata, in primo luogo, la
modifica dell’art. 377, comma 2, c.p.c., con cui è stato aumentato da venti a sessanta
giorni il termine che deve decorrere tra la comunicazione ai difensori delle parti e al
pubblico ministero della data fissata e l’udienza medesima , al fine di realizzare un
contradditorio più esteso tra le parti.
Una importante novità, che recepisce normativamente una prassi diffusa, è contenuta,
inoltre, nella modifica dell’art. 378 c.p.c., che prevede la facoltà per il pubblico ministero
di depositare una memoria scritta prima dell’udienza.
Il termine per il deposito di tale memoria è stato fissato in almeno venti giorni prima
dell’udienza al fine di allinearlo con l’analoga previsione contenuta nel rito camerale.
Peraltro, è stato elevato a dieci giorni prima il termine previsto dall’art. 378 c.p.c. per il
deposito delle memorie dei difensori delle parti, anche qui al fine di allinearlo al termine
di dieci giorni previsto nel rito camerale dall’art. 380 bis c.p.c.
Nel secondo comma dell’articolo in esame risulta precisato che le memorie delle parti,
depositate in prossimità dell’udienza, devono essere sintetiche ed avere carattere
illustrativo.
Sempre con riferimento all’udienza pubblica, l’obiettivo di semplificazione, speditezza e
razionalizzazione, previsto dalla legge delega, ha suggerito interventi non troppo incisivi
anche sull’art. 379 c.p.c., che disciplina la discussione.
Innanzitutto, è stata inserita l’espressa previsione che l’udienza pubblica si svolge
sempre in presenza, così escludendosi la possibilità che l’udienza pubblica venga
trattata in forma cartolare, attesa la sua particolare importanza e solennità e tenuto
conto che ormai è destinata a trovare applicazione solo in un ristretto numero di casi,
quando cioè la questione di diritto risulta di “particolare rilevanza”.
Le esigenze di semplificazione e speditezza hanno ispirato anche la modifica del vigente
primo comma dell’art. 379 c.p.c., volto a disciplinare il contenuto della relazione tenuta
dal relatore all’udienza pubblica, prevedendo semplicemente che il relatore esponga in
sintesi le questioni della causa, ciò affinché la relazione sia volta a far emergere i temi
della discussione orale.
Infine, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno intervenire anche sull’art. 380 c.p.c.,
aggiungendovi un terzo comma, nel quale si prevede che la sentenza sia depositata nel
termine di novanta giorni.
6. Le novità per il rito camerale e il nuovo procedimento accelerato
Altra importante novità della Riforma Cartabia è sicuramente l’introduzione di un rito
camerale cd. accelerato, per la definizione dei ricorsi che siano: (i) inammissibili; (ii)
improcedibili; (iii) manifestamente infondati.
Più in particolare, il nuovo procedimento previsto dall’art. 380 bis c.p.c. prevede che,
quando non è stata ancora fissata la data della decisione in udienza o in camera di
consiglio, il Presidente della sezione o un Consigliere da questo delegato, ove ravvisi
l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, formula una
sintetica proposta di definizione del giudizio, che deve essere comunicata ai difensori
delle parti per la relativa valutazione.
Se entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, non chiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Pertanto, non essendo ancora fissata la data della decisione, il Presidente o il Consigliere della sezione pronuncia decreto di estinzione.
Se, invece, la parte chiede la decisione entro il suindicato termine, la Corte procede seguendo il procedimento disciplinato dall’art. 380 bis. c.p.c. e, se il giudizio viene definito in maniera conforme alla proposta, si applica l’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Tale termine di quaranta giorni, in luogo di quello di vento originariamente previsto, viene giustificato proprio per consentire alle parti una più attenta valutazione della proposta, al fine di consentire una scelta meditata e consapevole, che tenga conto anche delle gravi conseguenze per la parte in caso di decisione conforme alla proposta.
Proprio in considerazione delle suesposte gravi conseguenze, se il ricorrente, non condividendo la proposta del Presidente, o del Consigliere da lui delegato, intende chiedere la valutazione da parte dell’intero Collegio in camera di consiglio, tale richiesta necessita di un atto di impulso processuale che coinvolga la parte personalmente.
Il principio di delega sancito dall’art. 1, comma 9, lett. e), n. 3, ha previsto che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio, il ricorso si intenda rinunciato e il Giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente, che non presenta la richiesta, dal pagamento di quanto previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
La novità del procedimento è, dunque, rappresentata dal meccanismo della rinuncia, che non deve più essere espressa e non deve essere notificata alle controparti, ma si deduce dal comportamento processuale della parte, che non chiede, nel termine indicato, la fissazione della camera di consiglio, comportando l’estinzione del giudizio.
Sempre nell’ottica della sinteticità, si è precisato che le memorie che le parti possono depositare devono essere sintetiche ed illustrative. Infatti, mentre nel vecchio rito camerale dinanzi alla sesta sezione non era previsto l’intervento del procuratore generale, nei procedimenti in camera di consiglio (che si svolgono sempre in assenza delle parti) è prevista la possibilità per le parti e per il pubblico ministero di depositare le proprie conclusioni scritte. Tali memorie sono sempre facoltative per i procedimenti in camera di consiglio, salvo nei procedimenti per regolamento di competenza o di giurisdizione, in cui il deposito delle conclusioni scritte è necessario.
Per contro, l’intervento in udienza pubblica del procuratore generale, sia presso le sezioni unite sia presso le sezioni semplici, rimane sempre obbligatorio e può articolarsi in forma scritta (sempre eventuale, salvo nei casi di rinvio pregiudiziale) e orale (necessaria).
E’ stato, infine, introdotto il modello processuale della deliberazione, motivazione
contestuale e deposito del provvedimento, prevedendo che, al termine della camera di
consiglio, l’ordinanza succintamente motivata debba essere immediatamente
depositata, salva la possibilità per il Collegio di riservarsi il deposito nei successivi
sessanta giorni.
7. La nuova causa di revocazione
Infine, la cd. Riforma Cartabia ha previsto l’introduzione di una nuova ipotesi di
revocazione dei provvedimenti resi dai Giudici italiani, ivi compresa la Corte di
cassazione, qualora il contenuto del giudicato integri una violazione dei diritti garantiti
dalla CEDU, accertata dalla Corte europea di Strasburgo.
In proposito, la delega ha stabilito i seguenti criteri direttivi:
- la revocazione ex art. 395 c.p.c. sarà esperibile, una volta formatosi il giudicato
quando il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte EDU
contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia
possibile rimuovere la violazione «tramite tutela per equivalente»; - devono sempre essere fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, che non
abbiano partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte; - la legittimazione attiva a promuovere l’azione di revocazione spetta alle parti del
processo svoltosi innanzi alla Corte EDU, ai loro eredi o aventi causa, nonché al
pubblico ministero; - l’azione di revocazione potrà essere esperita entro il termine di novanta giorni, che
decorre dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza
della Corte; - l’Agente del Governo presso la Corte EDU avrà l’onere di comunicare a tutte le
parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all’esame della Corte,
nonché al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte
stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti
dal regolamento della Corte, di richiedere di essere autorizzati all’intervento.
Corte costituzionale, al fine di assicurare una effettiva restitutio in integrum, in caso di
violazione dei diritti garantiti dalla CEDU.
In attuazione di tale principio di delega, il legislatore delegato ha introdotto l’art. 391
quater c.p.c., prevedendo la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni
passate in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.
La disposizione in esame subordina l’esperibilità del rimedio a due presupposti: (i) che
la violazione accertata abbia pregiudicato un diritto di stato della persona; (ii) che l’equa
indennità eventualmente accordata dalla CEDU non sia idonea a compensare le
conseguenze della violazione.
Il secondo comma detta alcune regole procedurali, stabilendo che il ricorso per
revocazione è proponibile nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in
mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea.
Inoltre, in caso di accoglimento della domanda di revocazione, viene richiamato l’art.
391 ter c.p.c., al fine di limitare la fase rescissoria dinanzi alla Corte di cassazione solo
qualora la nuova decisione sia possibile senza ulteriori accertamenti di fatto.
Infine, il terzo comma, in conformità alla delega, ha introdotto una previsione generale
di salvezza dei diritti che i terzi, in buona fede, abbiano acquistato in base alla decisione
oggetto di revocazione; i terzi tutelati, tuttavia, sono solo quelli che non abbiano
partecipato al giudizio dinanzi alla CEDU.