Prime impressioni sulle novità apportate dalla Riforma Cartabia al grado d’appello del processo civile

Sommario

IL GIUDIZIO DI APPELLO

1.1 Introduzione

La cd. Riforma Cartabia ha apportato significative modifiche anche in riferimento al giudizio di appello, con il medesimo intento che ha ispirato la riforma del giudizio di primo grado, ovvero di assicurare una maggiore celerità e semplificazione del rito. In particolare, le novità più rilevanti della riforma attengono: (i) all’introduzione di un nuovo filtro al giudizio di appello; (ii) al nuovo ruolo attribuito al Consigliere istruttore; nonché (iii) alla riduzione dei casi di rinvio al Giudice di primo grado.

1.2 L’eliminazione del filtro in appello

Una delle principali novità apportate dalla Riforma Cartabia al giudizio di appello è senz’altro l’eliminazione del filtro di inammissibilità delle impugnazioni prive di una ragionevole probabilità di essere accolte, mediante l’introduzione di un modulo decisorio semplificato per le ipotesi di manifesta infondatezza delle relative impugnazioni. La ragione della modifica, probabilmente è da ricercarsi nella preferenza, a parità di tempo necessario per lo studio del fascicolo e la redazione del provvedimento da parte del Giudice, dell’adozione di una decisione sul merito dell’impugnazione, nelle forme semplificate previste dall’art. 281 sexies c.p.c., anziché una mera declaratoria di inammissibilità. In attuazione di tale principio di delega, dunque, il Legislatore ha rivisto la disciplina dei filtri nelle impugnazioni, riformulando completamente l’art. 348 bis c.p.c. ed introducendo uno strumento che consente una decisione accelerata e semplificata sia per gli appelli manifestamente infondati, sia per quelli inammissibili. Ed infatti, in entrambi i casi appare opportuno il mantenimento di un “filtro”, poiché l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e si può giungere alla definizione del giudizio già nella fase iniziale, consentendo alle parti di esporre oralmente al collegio le ragioni favorevoli o contrarie a tale esito.

1.3 Il nuovo ruolo del Consigliere istruttore

Altra importante novità apportata alla Riforma Cartabia al giudizio di appello, riguarda il ruolo del Consigliere istruttore, al quale viene ora demandato l’espletamento di tutti gli incombenti antecedenti la fase decisoria. L’adozione di questo nuovo modello ha comportato l’introduzione dell’art. 349 bis c.p.c., prevedendo la nomina del Giudice istruttore da parte del Presidente. Tuttavia, sempre al fine di privilegiare la snellezza e la celerità della decisione quando ciò sia opportuno, è previsto che il Presidente effettui una valutazione preliminare in ordine alla inammissibilità o manifesta infondatezza dell’appello, potendo in tal caso fissare direttamente l’udienza davanti al Collegio per la discussione orale della causa, evitando di nominare il Consigliere istruttore e nominando direttamente il Relatore. Il secondo comma dell’art. 349 bis c.p.c. riproduce il contenuto dell’art. 168 bis c.p.c., consentendo sia al Presidente, nel fissare l’udienza di discussione orale, sia al Giudice Istruttore, una volta nominato, di differire, con decreto da comunicare alle parti, l’udienza indicata dall’appellante nell’atto di citazione. È stato, altresì, modificato l’art. 350 c.p.c., il quale elenca le nuove funzioni del Consigliere istruttore, ovvero di: (i) verificare preliminarmente l’integrità del contraddittorio; (ii) dichiarare l’eventuale contumacia; (iii) riunire gli appelli proposti contro la stessa sentenza; (iv) espletare il tentativo di conciliazione; (v) decidere sull’eventuale ammissione e conseguente assunzione dei mezzi istruttori. Sempre al Consigliere istruttore, inoltre, è attribuito il potere di disporre la discussione orale della causa davanti al Collegio per la decisione in forma semplificata non solo nei casi previsti dal filtro di cui all’art. 348 bis c.p.c., ma anche in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, alla luce della ridotta complessità della controversia ovvero quando sia urgente la sua definizione.

1.4 Le modifiche alla disciplina in tema di notificazioni

Di sicuro rilievo sono senz’altro le novità introdotte dalla Riforma in materia di notifiche e relative all’introduzione dell’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82 del 2005. Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7. Se la notificazione è impossibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, l’avvocato deve eseguire la notificazione mediante inserimento nell’area web riservata prevista dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 359) e la notificazione si dà per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento. Se, invece, la causa non è imputabile al destinatario, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie. Al fine di coordinare le novità introdotte dalla Riforma con la disciplina codicistica è stato modificato l’art. 137 c.p.c., mediante l’aggiunta del sesto e del settimo comma. Al riguardo, il sesto comma stabilisce che l’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge, dando atto così della disciplina contenuta nella l. n. 53 del 1994, dedicata alle notificazioni effettuate direttamente dall’avvocato. Il settimo comma, invece, si è reso necessario per coordinare l’obbligo di notifica telematica da parte dell’avvocato con il divieto all’ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica, stabilendo che l’Ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con diversa modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione. Ulteriori modifiche sono state apportate, altresì, all’art. 139 c.p.c., il cui quarto comma è stato sostituito dal seguente: «Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata». La soppressione della firma da parte del ricevente, quando la consegna venga fatta da soggetto che, come l’ufficiale giudiziario, riveste la qualità di pubblico ufficiale e restituisce relazione scritta dell’attività svolta, con valore probatorio dell’atto pubblico, estende a casi analoghi, senza modificarne la natura, la potestà certificatoria che l’ufficiale già ha con riferimento al caso in cui il ricevente rifiuti la firma o non possa firmare e agevola il flusso telematico degli atti processuali. Infine, è stato modificato l’art. 149 bis c.p.c., disponendo la notifica via pec anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario.

1.4 Le modifiche alla fase decisoria

La Riforma in esame è intervenuta anche sulla fase decisoria del giudizio di appello, prevedendo, in primo luogo, un modello decisorio semplificato a seguito di discussione orale, nelle ipotesi di inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza, disciplinato dal nuovo art. 350 bis c.p.c.
Tale modulo decisorio, richiamando espressamente quello previsto per il primo grado dall’art. 281 sexies c.p.c., dispone che il Consigliere istruttore fissa direttamente la discussione orale davanti al Collegio, invitando le parti a precisare le conclusioni ed all’esito della discussione orale, il Collegio pronuncia la sentenza o si riserva di depositarla nel termine di legge. La discussione orale può essere, altresì, fissata direttamente dal Presidente, senza la nomina del Giudice istruttore, nominando direttamente il Relatore. L’ultimo comma, poi, prevede una forma semplificata di sentenza, motivata anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi. Risulta, poi, modificato l’art. 351 c.p.c., relativo alla trattazione del procedimento sull’esecuzione provvisoria, il quale prevede che il Presidente del Collegio, in tali ipotesi, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall’articolo 351, comma 3, c.p.c., possa designare il Consigliere istruttore, ordinando la comparizione delle parti davanti a quest’ultimo, il quale, sentite le parti, riferisce al Collegio per l’adozione dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria. Tale disposizione, inoltre, consente alle parti di proporre l’istanza di sospensione anche nel corso del giudizio di appello, precisando che i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione devono essere adottati con ordinanza collegiale. Fermo restando la possibilità delle parti di richiedere la fissazione di un’apposita udienza per la decisione sulla sospensione, infine, come già in passato, è stato previsto, nel caso in cui davanti alla Corte d’appello l’udienza di comparizione delle parti si sia tenuta davanti al Giudice istruttore, che il Collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, se ritiene che la causa sia matura per la decisione nelle forme della discussione orale, fissa a tal fine un’udienza davanti a sé, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusionali per consentire loro di esplicare a pieno il diritto di difesa. La Riforma Cartabia, come già anticipato in precedenza, è intervenuta anche semplificando il modulo di decisione ordinario del grado di appello. Più in particolare, è stato previsto che, quando la causa è matura per la decisione e non sussistono i presupposti per disporre la discussione orale e la decisione in forma semplificata, l’Istruttore fissa un’altra udienza davanti a sé per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti tre termini perentori, calcolati a ritroso rispetto alla data dell’udienza di rinvio, per il deposito: (i) di una nota di precisazione delle conclusioni; (ii) della comparsa conclusionale; (iii) delle memorie di replica. A tale udienza, l’Istruttore rimetterà la causa al Collegio per la decisione (ovvero, negli appelli davanti al Tribunale, che decide in composizione monocratica, tratterrà la causa in decisione), fermo restando il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

1.5 La riduzione delle ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice

Al fine di limitare le ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice ai soli casi di violazione del contraddittorio, è stato integralmente abrogato l’art. 353 c.p.c., che prevedeva la rimessione al primo Giudice per motivi di giurisdizione, limitando la rimessione al primo Giudice alle sole ipotesi più gravi di violazione del contraddittorio, quali: (i) la nullità della notificazione della citazione introduttiva; (ii) la mancata integrazione del contraddittorio; (iii) l’erronea estromissione di una parte; (iv) la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’art. 161, comma 2, c.p.c. (art. 354 c.p.c.). Non essendo più possibile rimettere la causa al primo Giudice nei casi in cui venga riconosciuta la sussistenza della giurisdizione, in precedenza negata, ovvero nei casi in cui venga dichiarata la nullità di altri atti, diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 345 c.p.c., il Giudice di appello dovrà, dunque, in tali ipotesi, decidere la causa nel merito, anche svolgendo attività non espletate nel corso del giudizio di primo grado. Per questo motivo, è stato modificato l’ultimo periodo dell’art. 354 c.p.c., prevedendo che il Giudice di appello possa ammettere le parti al compimento di attività che sarebbero loro precluse, quando questa esigenza discenda dalla necessità di ripristinare il contraddittorio e, al contempo, proceda alla rinnovazione degli atti nulli. A tal fine, è stato mantenuto il potere del Giudice di appello di procedere all’assunzione delle prove che non siano state assunte nel giudizio di primo grado, precisandosi che, quando viene disposta l’assunzione o la rinnovazione di una prova, il Collegio della Corte d’appello delega l’incombente all’Istruttore o al Relatore (art. 356 c.p.c.). È previsto, inoltre, che negli appelli proposti davanti alla Corte d’appello, il Collegio, quando ne ravvisa la necessità, può anche d’ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall’Istruttore.

1.6 La riduzione delle ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice

Sempre allo scopo di garantire una maggiore speditezza e semplificazione del giudizio di appello, sono state apportate ulteriori modifiche alla decorrenza dei termini per l’impugnazione ed alla fase introduttiva di giudizio. Più in particolare, all’art. 326 c.p.c. è stato previsto che i termini stabiliti dall’art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario. Viene, altresì, stabilito, rispetto al passato, che l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l’impugnazione principale è dichiarata improcedibile (art. 334 c.p.c.). Parallelamente a quanto disposto, in linea di principio, per il giudizio di primo grado, anche in tale fase processuale, modificando gli artt. 342 e 434 c.p.c., il Legislatore ha previsto che negli atti introduttivi dell’appello ordinario e dell’appello nel processo del lavoro, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico, pur non prevedendosi espresse sanzioni nel caso di violazione di tali principi. Analogamente è stato riformulata, sempre nell’ottica della sinteticità, la previsione relativa alla indicazione, in relazione a ciascun motivo di appello, del capo della decisione che viene impugnato, al fine di evitare inutili trascrizioni nell’atto delle pagine delle pronunce appellate. Infine, è stato modificato l’art. 348 c.p.c., individuando la forma con cui l’appello viene dichiarato improcedibile ed il relativo regime di controllo. Tenuto conto che negli appelli proposti dinanzi al Tribunale, questo giudica in composizione monocratica, mentre negli appelli dinanzi alla Corte d’appello, la trattazione è curata dal Consigliere istruttore e la decisione è collegiale, il Legislatore delegato ha conservato la forma della sentenza, che sarà impugnabile nei modi ordinari. Tuttavia, al fine di semplificare le forme e rendere immediata la pronuncia, si è previsto che, quando l’udienza è fissata davanti all’Istruttore, l’improcedibilità venga da questo dichiarata con ordinanza, avverso la quale sarà possibile proporre reclamo al Collegio, il quale deciderà con sentenza, se respinge il reclamo, ovvero con ordinanza non impugnabile se lo accoglie e dà le disposizioni per l’ulteriore corso del giudizio di appello.

1.7 Il rinvio pregiudiziale

Altra importante novità della Riforma Cartabia è l’istituto del cd. rinvio pregiudiziale da parte del Giudice di merito, il quale entrerà in vigore dal 30 giugno 2023, anche per i procedimenti in quella data in corso, e consistente nella possibilità per quest’ultimo di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale deve decidere ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti. Il Legislatore, tuttavia, ha delimitato il tipo di questione che il Giudice di merito può sottoporre alla Suprema Corte, precisando che deve trattarsi di una questione: (i) esclusivamente di diritto; (ii) nuova, non essendo stata ancora affrontata dalla Corte di cassazione; (iii) di particolare importanza; (iv) con gravi difficoltà interpretative; (v) tale da riproporsi in numerose controversie. È, altresì, necessario, come già sopra precisato, che la questione sia stata preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti. In tale prospettiva, pertanto, è stato introdotto l’art. 363 bis c.p.c., rubricato «Rinvio pregiudiziale», il quale prevede che il Giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, possa disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto.
A tal fine, il primo comma dell’art. 363 bis c.p.c. elenca le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l’utile accesso allo strumento in esame e segnatamente: (i) che la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione; (ii) che la questione presenti gravi difficoltà interpretative; (iii) che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Il secondo comma di tale articolo descrive, poi, le caratteristiche dell’ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata e, in particolare, con riferimento al requisito n. 2, si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Alla luce di tale specificazione, sembra potersi ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili. Il deposito dell’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell’attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale. Il terzo comma dell’art. 363 bis c.p.c., infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle Sezioni Unite o alla Sezione semplice; mentre, in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell’ambito del quale è stata rimessa la questione. Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l’ultimo comma dell’articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda. Il testo non pone limiti con riferimento alla fase del giudizio di merito, entro cui la questione può essere sollevata dal Giudice, dovendosi, quindi, ritenere che il rinvio pregiudiziale possa essere sollevato dal Giudice di merito in qualunque fase processuale. Sotto altro punto di vista, infine, occorre precisare che, qualora la questione venga sollevata dal Giudice di primo grado, il principio di diritto dovrebbe essere vincolante non solo per il Giudice che, in base ad una valutazione discrezionale, ha deciso di sollevare la questione pregiudiziale, ma anche nei confronti del Giudice d’appello, che invece non ha compiuto alcuna valutazione al riguardo.
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