Modifiche al d. lgs. 81/08: alcune novità in materia di sicurezza sul lavoro

 La legge 17 dicembre 2021, n. 215 rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” introduce significative modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 (c.d. “Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro”). 

Le modifiche apportate dal decreto sono così rilevanti che qualcuno l’ha definita una “mini-riforma”; si punta al rafforzamento dell’efficacia della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro incentivando l’attività di vigilanza, migliorando il coordinamento tra le istituzioni, implementando le attività formative, inasprendo le sanzioni. 

Di seguito, le principali novità: 

• Sospensione dell’attività imprenditoriale 

Come anticipato, la riforma presta particolare attenzione – parallelamente alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – al contrasto del lavoro irregolare. 

In questa prospettiva, vengono ampliate le ipotesi di sospensione dell’impresa prevedendo che tale sanzione venga irrogata nel caso di lavoro irregolare riguardante il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione. 

Il decreto, inoltre, introduce l’obbligo per il committente di effettuare una comunicazione all’Ispettorato del lavoro in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali; ciò al fine di ridurre il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione di tali obblighi si applica la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a euro 2.500,00, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 

Sempre con riferimento alla sospensione, si rileva che il nuovo Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il predetto provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D. L. n. 146/2021, pertanto sarà necessaria la notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possano comportare tale rischio. 

• Ispettorato Nazionale del Lavoro 

Vengono ampliate sia le competenze sia l’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; il nuovo decreto dispone che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali. Ciò a differenza del precedente dettato normativo secondo il quale la titolarità principale della vigilanza spettava alle Aziende sanitarie locali (in linea con il D.P.R. n. 616/1977 e la l. n. 833/1978), mentre all’INL spettava una competenza concorrente con le ASL in determinate materie. 

• Il Preposto 

Vengono rafforzate le funzioni del preposto modificando gli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008. Si stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto stesso per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D. Lgs. n. 81/2008). L’inadempimento a tale obbligo è rafforzato dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da Euro 1.500,00 a 6.000,00 Euro. 

Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. 

Il preposto, inoltre, viene dotato di più ampie facoltà; nel caso egli rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. 

Il preposto ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza. 

La rinnovata importante investitura di tutela riconosciuta dalla norma al preposto si muove anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D. Lgs. n. 81/2008). 

• La formazione 

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D. lgs. n. 81/2008 in materia di formazione. Ciò al fine di garantire: 

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; 

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Inoltre, viene introdotto un sistema di tracciamento e registrazione delle attività di addestramento dei lavoratori in apposito registro (anche informatizzato), ovvero di quelle attività pratiche volte a fornire le conoscenze per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. 

La formazione per i preposti sarà svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D. Lgs. n. 81/2008). 

• Il ruolo degli organismi paritetici 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. 

Inoltre, il nuovo art. 51, comma 8-bis, D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, come l’Ispettorato del Lavoro e l’INAIL, i dati relativi a: a) imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi; b) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; c) rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D. Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008). 

Peraltro, i dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del Lavoro e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL 

Potrebbe interessarti
Le nuove regole in vigore dal 1° Maggio 2022 in materia di restrizioni Covid
23 Maggio 2022
Whistleblowing, nuovi obblighi al via
5 Gennaio 2024
LA SETTIMANA LAVORATIVA CORTA, A CHE PUNTO SIAMO?
22 Dicembre 2023
Le novità al codice di procedura civile apportate dalla CD. Riforma Cartabia vol.3
3 Aprile 2023