Ai sensi del D. L. del 17 marzo 2022 n. 24, dal 1° maggio u.s. sono cambiate molte di quelle regole – specialmente quelle attinenti all’utilizzo della mascherina e del green pass – che hanno scandito fino ad oggi l’organizzazione emergenziale del paese in ambito lavorativo.
Dal 1° maggio è possibile infatti accedere liberamente – ossia senza l’obbligatoria esibizione del green pass – in molti luoghi, come ad esempio: le attività adibite alla ristorazione, le palestre, i cinema, i teatri; ed è possibile partecipare a cerimonie e convegni. Decade, inoltre, la necessità del green pass anche per utilizzare i mezzi di trasporto, sui quali, però, ricordiamo che vige l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 ancora fino al 15 giugno.
Anche per l’accesso ai luoghi di lavoro non risulta essere obbligatoria l’esibizione del green pass, anche se permarranno alcune eccezioni; difatti, continuerà ad essere indispensabile esibire il super green pass per accedere alle strutture ospedaliere ed alle Rsa. Inoltre, per i luoghi di lavoro – fatta eccezione per le strutture ospedaliere – non è stato prorogato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, le quali però restano dispositivi di sicurezza raccomandati.
Pertanto, i datori di lavoro del settore privato – qualora lo ritenessero opportuno – potranno decidere di conservare i protocolli vigenti e prolungare l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina. Tale discrezionalità di scelta potrebbe certamente costituire un ulteriore – e rischioso – onere per i datori di lavoro, ai quali viene in ultima istanza demandata la responsabilità di decidere se eventualmente disapplicare i precedenti protocolli. In senso contrario, quale strumento di flessibilità, i datori di lavoro avranno però la possibilità, sulla base di alcuni fattori determinati legati alla specifica realtà aziendale (si pensi ai rischi specifici della mansione, agli ambienti di lavoro, alle modalità di adempimento della prestazione, al numero di dipendenti in forze, ecc.), di optare per scelte differenziate ed a loro più congeniali.
Al fine di orientarsi nella scelta possono costituire un punto di riferimento le raccomandazioni indirizzate dal Ministero della Funzione Pubblica agli uffici del pubblico impiego per i quali è raccomandato l’uso della mascherina Ffp2, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.
Appare utile segnalare ancora che il D. L. 24/2022, c.d. “Decreto Riaperture”, proroga: i) al 31 agosto 2022 la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata; ii) al 30 giugno 2022 il diritto dei dipendenti “fragili” di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (qualora essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa).